E' responsabile degli strumenti individuati dall'Ente per garantire il controllo interno di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del T.U. 18.8.2000, n. 267 ed attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi assicura la conformità delle fonti dell'ordinamento comunale, dei provvedimenti amministrativi, ed in particolare dei decreti e delle ordinanze sindacali, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, nel caso in cui non sia istituito il ruolo di direttore generale, esercita le seguenti funzioni, ai sensi dell'art. 17, comma 68 della legge 15.5.1997 n. 127:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici; c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, può presiedere o partecipare a commissioni di gare nel rispetto delle disposizioni vigenti;
d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, il quale lo sceglie dall'Albo Nazionale dei Segretari Nazionali e Provinciali. Il Segretario Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario Generale.