L’obbligo di chiedere l’assegnazione della numerazione civica ricorre per i fabbricati ad uso abitativo o destinati ad attività economica, nei seguenti casi:
1. nuova costruzione;
2. ampliamento di fabbricato provvisto di regolare numerazione interna, se si realizzano nuove unità immobiliari;
3. ristrutturazione totale;
4. ristrutturazione di oltre la metà delle unità immobiliari componenti il fabbricato (indipendentemente dalla loro superficie);
5. qualsiasi intervento edilizio che modifica la quantità e/o l’ubicazione degli ingressi del fabbricato.
Per “ingressi” si intendono quelli soggetti a numerazione civica esterna e descritti nel quadro C. Sono altresì rilevanti gli ingressi soggetti a numerazione interna nel caso di fabbricato già dotato della medesima, regolarmente attribuita.
La procedura è comunque obbligatoria:
A. nel caso di interventi edilizi che modificano la quantità e/o l’ubicazione degli ingressi del fabbricato;
B. al solo scopo di attribuire la numerazione interna.
In caso di dubbio, si raccomanda di consultare l'Ufficio Toponomastica.
Quandro è previsto il rilascio del certificato diabitabilità, l'assegnazione del numero civico dev'essere chiesta e ottenuta prima di presentare la relativa domanda.
Assegnazione Straordinaria
L’assegnazione del numero civico può avvenire in via straordinaria per fabbricati di qualunque genere, anche abusivi, strutture precarie o ripari chiusi, a condizione che abbiano i requisiti per l’iscrizione anagrafica di chi vi abita, eventualmente accertati dall’ufficiale d’anagrafe.
Poiché l’assegnazione ordinaria ha come presupposti l’esistenza dei dati catastali aggiornati del relativo fabbricato e l’avvenuta comunicazione di “fine lavori”, la procedura straordinaria è giustificata da condizioni di urgenza o d’impossibilità rispetto agli adempimenti tecnici obbligatori.
L’assegnazione straordinaria non è valida ai fini del rilascio del Certificato di abitabilità.