COSA
La separazione consensuale dei coniugi è un procedimento di giurisdizione volontaria che, a partire dal 11 dicembre 2014, è possibile ottenere anche in Comune, dichiarando l'intenzione di separarsi consensualmente al Sindaco o all'Ufficiale di Stato Civile delegato.
CHI
I soggetti cui è destinato il procedimento, ovvero le persone che vi possono accedere, sono i coniugi che, di comune accordo, intendono separarsi legalmente e che si sono sposati a Ivrea oppure vi sono iscritti anagraficamente.
Le condizioni alle quali può essere chiesta la separazione in Comune sono le seguenti:
la separazione deve essere consensuale
i coniugi devono essersi sposati ad Ivrea oppure almeno uno dei due deve essere iscritto in anagrafe a Ivrea
la coppia non deve avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3 Legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti
l'atto non può regolare trasferimenti patrimoniali (casa, beni mobili e denaro) mentre può contenere l'accordo dei coniugi sull'eventuale assegno periodico di mantenimento
NOTA: per coloro che vogliano separarsi consensualmente ma che abbiano figli minori o nelle altre condizioni di cui sopra, oppure che desiderino regolare anche trasferimenti patrimoniali, la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati i quali possono assistere i coniugi nella redazione di una Convenzione di Negoziazione Assistita (art. 6 del del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162).
Per questa procedura consensuale, comunque più semplice e rapida di quella giudiziaria, si suggerisce di consultare il sito dell'Ordine degli Avvocati
COME
Il procedimento viene gestito esclusivamente su appuntamento.
I soggetti interessati devono preliminarmente trasmettere o consegnare di persona all'Ufficio di Stato civile le dichiarazioni sostitutive di ognuno dei coniugi contenenti i dati necessari per l'istruzione della pratica allegando copia di un proprio documento di identità personale valido. Successivamente saranno contattati per concordare il primo appuntamento.
Di norma sono necessari tre incontri per:
1) verificare la documentazione e la competenza dell'Ufficio a ricevere l'atto
2) redigere l'atto di separazione e ricevere le dichiarazioni consensuali dei coniugi
3) almeno 30gg dopo il precedente, per confermare l'intenzione di separarsi legalmente.
Importante: la mancata conferma dell'atto da parte anche di uno solo dei coniugi rende nulla la precedente dichiarazione
DOVE
L'ufficio di Stato Civile.
QUANDO
I tempi ordinari di gestione dell'intero procedimento sono di 90gg a partire dal primo appuntamento.
Tra la dichiarazione di voler divorziare consensualmente e la sua conferma devono passare obbligatoriamente almento 30 giorni e la data prevista per la conferma deve essere inserita nell'atto di separazione
INTERVENTO SOSTITUTIVO
Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990).
La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n.244 del 20 dicembre 2012, il Segretario comunale, Dott. Pippo Leonardi "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti".
La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:
a mezzo lettera raccomandata
via PEC comune.commessaggio@pec.regione.lombardia.it
COSTI
E' previsto un costo di 16,00 da corrispondersi al momento della redazione dell'atto di separazione.
NORME
Le principali norme di riferimento sono:
Art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162
Art. 3, primo comma,numero2), lettera b) Legge 1.12.1970, n. 898