Divorzio

Accedi alla sezione per consultare Divorzio e relativi allegati.

Descrizione

DIVORZIO CONSENSUALE

COSA

Il divorzio consensuale tra coniugi è un procedimento di giurisdizione volontaria che, a partire dall'11 dicembre 2014, è possibile ottenere anche in Comune, dichiarando consensualmente al Sindaco o all'Ufficiale di Stato Civile delegato l'intenzione di sciogliere il proprio vincolo matrimoniale (matrimonio civile) o di ottenerne la cessazione degli effetti civili (matrimonio religioso).

CHI

I soggetti cui è destinato il procedimento, ovvero le persone che vi possono accedere, sono i coniugi che, di comune accordo,  intendono divorziare e che si erano sposati a Ivrea oppure  vi sono iscritti anagraficamente.

Le condizioni alle quali può essere chiesto il divorzio in Comune sono le seguenti:

    il divorzio deve essere consensuale
    devono essere passati almeno sei mesi dalla separazione legale ottenuta in qualsiasi Tribunale, Comune o con Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
    i coniugi devono essersi sposati ad Ivrea oppure almeno uno dei due deve esservi iscritto in anagrafe
    la coppia non deve avere figli minori, maggiorenni incapaci o  portatori di handicap grave (art. 3 Legge 104/1992)  ovvero economicamente non autosufficienti
    l'atto può contenere l'accordo dei coniugi sull'eventuale assegno divorzile ma non può regolare trasferimenti patrimoniali (casa, beni mobili e denaro)


NOTA: per coloro che vogliano divorziare consensualmente ma  che abbiano figli minori o nelle altre condizioni di cui sopra, oppure che desiderino regolare anche trasferimenti patrimoniali, la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati i quali possono assistere i coniugi nella redazione  di una Convenzione di Negoziazione Assistita (art. 6 del del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162).
Per questa procedura consensuale, comunque più semplice e rapida di quella giudiziaria, si suggerisce di consultare il sito dell'Ordine degli Avvocati.

COME

Il procedimento viene gestito esclusivamente su appuntamento.
I soggetti interessati devono preliminarmente trasmettere o consegnare di persona all'Ufficio di Stato civile le dichiarazioni sostitutive di ognuno dei coniugi contenenti i dati necessari per l'istruzione della pratica allegando copia di un proprio documento di identità personale valido. Successivamente saranno contattati per concordare il primo appuntamento.

Documenti necessari: copia conforme all'originale dell'atto di separazione legale

Di norma sono necessari tre incontri per:
1) verificare la documentazione e la competenza dell'Ufficio a ricevere l'atto
2) redigere l'atto di divorzio e ricevere le dichiarazioni consensuali dei coniugi
3) almeno 30gg dopo il precedente, per confermare l'intenzione al divorzio

Importante: la mancata conferma dell'atto da parte anche di uno solo dei coniugi rende nulla la precedente dichiarazione

DOVE

L'ufficio di Stato Civile 

QUANDO

I tempi ordinari di gestione dell'intero procedimento sono di 90gg a partire dal primo appuntamento.
Tra la dichiarazione di voler divorziare consensualmente e la sua conferma devono passare obbligatoriamente almento 30 giorni e la data prevista per la conferma deve essere inserita nell'atto di separazione

INTERVENTO SOSTITUTIVO

Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990).

La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n.244 del 20 dicembre 2012, il Segretario comunale, Dott. Pippo Leonardi "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti".

La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:

    a mezzo lettera raccomandata
    via PEC comune.commessaggio@pec.regione.lombardia.it

COSTI

E' previsto un costo di 16,00 da corrispondersi al momento della redazione dell'atto di divorzio.
NORME
Le principali norme di riferimento sono:
Art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162
Art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1.12.1970, n. 898
Legge 6.05.2015, n. 55


Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 19/03/2024