DIVORZIO CONSENSUALE
COSA
Il divorzio consensuale tra coniugi è un procedimento di giurisdizione volontaria che, a partire dall'11 dicembre 2014, è possibile ottenere anche in Comune, dichiarando consensualmente al Sindaco o all'Ufficiale di Stato Civile delegato l'intenzione di sciogliere il proprio vincolo matrimoniale (matrimonio civile) o di ottenerne la cessazione degli effetti civili (matrimonio religioso).
CHI
I soggetti cui è destinato il procedimento, ovvero le persone che vi possono accedere, sono i coniugi che, di comune accordo, intendono divorziare e che si erano sposati a Ivrea oppure vi sono iscritti anagraficamente.
Le condizioni alle quali può essere chiesto il divorzio in Comune sono le seguenti:
il divorzio deve essere consensuale
devono essere passati almeno sei mesi dalla separazione legale ottenuta in qualsiasi Tribunale, Comune o con Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
i coniugi devono essersi sposati ad Ivrea oppure almeno uno dei due deve esservi iscritto in anagrafe
la coppia non deve avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3 Legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti
l'atto può contenere l'accordo dei coniugi sull'eventuale assegno divorzile ma non può regolare trasferimenti patrimoniali (casa, beni mobili e denaro)
NOTA: per coloro che vogliano divorziare consensualmente ma che abbiano figli minori o nelle altre condizioni di cui sopra, oppure che desiderino regolare anche trasferimenti patrimoniali, la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati i quali possono assistere i coniugi nella redazione di una Convenzione di Negoziazione Assistita (art. 6 del del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162).
Per questa procedura consensuale, comunque più semplice e rapida di quella giudiziaria, si suggerisce di consultare il sito dell'Ordine degli Avvocati.
COME
Il procedimento viene gestito esclusivamente su appuntamento.
I soggetti interessati devono preliminarmente trasmettere o consegnare di persona all'Ufficio di Stato civile le dichiarazioni sostitutive di ognuno dei coniugi contenenti i dati necessari per l'istruzione della pratica allegando copia di un proprio documento di identità personale valido. Successivamente saranno contattati per concordare il primo appuntamento.
Documenti necessari: copia conforme all'originale dell'atto di separazione legale
Di norma sono necessari tre incontri per:
1) verificare la documentazione e la competenza dell'Ufficio a ricevere l'atto
2) redigere l'atto di divorzio e ricevere le dichiarazioni consensuali dei coniugi
3) almeno 30gg dopo il precedente, per confermare l'intenzione al divorzio
Importante: la mancata conferma dell'atto da parte anche di uno solo dei coniugi rende nulla la precedente dichiarazione
DOVE
L'ufficio di Stato Civile
QUANDO
I tempi ordinari di gestione dell'intero procedimento sono di 90gg a partire dal primo appuntamento.
Tra la dichiarazione di voler divorziare consensualmente e la sua conferma devono passare obbligatoriamente almento 30 giorni e la data prevista per la conferma deve essere inserita nell'atto di separazione
INTERVENTO SOSTITUTIVO
Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990).
La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n.244 del 20 dicembre 2012, il Segretario comunale, Dott. Pippo Leonardi "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti".
La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:
a mezzo lettera raccomandata
via PEC comune.commessaggio@pec.regione.lombardia.it
COSTI
E' previsto un costo di 16,00 da corrispondersi al momento della redazione dell'atto di divorzio.
NORME
Le principali norme di riferimento sono:
Art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162
Art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1.12.1970, n. 898
Legge 6.05.2015, n. 55